
Articolo 1: Costituzione e sede
È costituita l’associazione di volontariato animalista, ai sensi della legge n. 266/91, denominata “POSITANO SOS ANIMALI” con sede in Positano alla Via Pasitea n. 2; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Articolo 2 Carattere dell’associazione
L’associazione è apartitica, apolitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo attività lucrative. L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi affini.
Articolo 3 Durata dell’associazione
La durata dell’associazione è illimitata.
Articolo 4 Scopi dell’associazione
L’associazione si prefigge come scopo principale di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti.
L’associazione nasce con l’obiettivo di combattere ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali e si propone di promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo e all’abbandono, nonché di promuovere ogni forma di aiuto nei confronti dei proprietari di animali bisognosi di assistenza e che non possano provvedervi autonomamente.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sotto indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
a) gestione di rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici anche attraverso apposite convenzioni con enti pubblici, sempre e comunque nel rispetto dei codici civile e penale.
b) intervenire concretamente contro randagismo e abbandono (sterilizzare, soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento con obbligo di compilazione modulistica pre affido e affido);
c)intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali, previa raccolta documentazione probatoria (foto e video) inoppugnabile sui fatti accaduti o in essere e deposito denuncia presso locale comando Carabinieri e/o segnalazione ai Vigili Urbani;
d)promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali, diffondere cultura delle buone pratiche anche attraverso i social network (pagina facebook “Volontari Positano”).
e) organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, conferenze, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda, ecc.
f) organizzare raccolte di cibo e altro materiale, nei tempi e nelle modalità stabilite dal direttivo.
g) assumere partecipazione in associazioni ed enti con scopo analogo o affine al proprio;
h) eventualmente stipulare convenzioni con enti pubblici e privati o con esercizi commerciali e gestire progetti di adozione, sterilizzazione, formazione, ecc.
L’associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro: -possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili;
-fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto;
Articolo 5 Requisiti dei soci
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche o giuridiche o gli enti che accettano le norme del presente statuto, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, religione, stato civile o altre analoghe limitazioni.
L’elenco dei soci dell’associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro che potrà essere consultato da ogni singolo socio previa richiesta.
Articolo 6 Ammissione e diritti dei soci
L’ammissione dei soci è libera. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo. La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto e le disposizioni del consiglio direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
L’iscrizione all’Associazione avviene con il versamento della quota di adesione rinnovabile annualmente e il rifiuto del consiglio direttivo nei confronti del nuovo socio comporta la restituzione della quota eventualmente versata. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e il diritto a proporsi quali candidati all’elezione degli organi sociali.
Articolo 7 Categorie dei soci
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:
-fondatori
-ordinari
-sostenitori
-onorari
a) i soci fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione dell’associazione e sono indicati nell’atto costitutivo. Essi sono soggetti al versamento della quota sociale annuale.
b) i soci ordinari sono coloro ammessi dal consiglio direttivo come soci e che abbiano corrisposto le quote sociali annuali.
c)i soci sostenitori sono coloro i quali si impegnano a sostenere economicamente l’Associazione mediante versamento di quote annuali di particolare entità.
d)i soci onorari sono coloro che abbiano particolari benemerenze e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall’assemblea su proposta del Consiglio e non sono soggetti al pagamento della quota associativa.
La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. In particolare tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell’associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.
Articolo 8 Doveri dei soci
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione, inclusa la diffusione di informazioni, progetti o azioni programmatiche interne all’associazione, ove la loro diffusione non sia già stata autorizzata dal direttivo e dall’assemblea dei soci.
Articolo 9 Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni scritte, indirizzate al Consiglio Direttivo: il recesso ha efficacia dalla data della comunicazione da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r. o pec.
b) automaticamente, per mancato versamento della quota annuale associativa dopo tre mesi dalla scadenza.
c)per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione
d)per espulsione, con delibera del Consiglio Direttivo in presenza di gravi motivi. L’espulsione ha effetto immediato dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r. o pec.
e)per morte
Le dimissioni o le espulsioni da socio non danno diritto alla restituzione delle quote annuali versate.
Articolo 10 Organi dell’Associazione
Organi dell’associazione sono:
-l’Assemblea generale dei soci;
-Il presidente;
-il Consiglio Direttivo;
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Articolo 11 Partecipazione all’assemblea
L’assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale ed è convocata dal Presidente in seduta ordinaria, almeno una volta all’anno entro il terzo mese dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a)ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno
b)per decisione del Consiglio Direttivo
c)su richiesta di almeno un terzo degli associati
Articolo 12 Convocazione dell’assemblea
La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice (email), sms o WhatsApp al recapito telefonico indicato dal socio almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Nei casi di comprovata urgenza la convocazione potrà avvenire con altri sistemi purché sia garantito, in ogni caso, un minimo di preavviso rispetto alla data fissata per l’adunanza e sussista la possibilità di raccogliere adeguate informazioni sulle materie da trattare.
Articolo 13 Costituzione e deliberazioni dell’assemblea
L’assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. Per le modifiche al presente statuto, lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente.
Il verbale dell’assemblea è redatto dal segretario in carica o, in sua assenza e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell’assemblea fra i presenti e viene comunicata in forma scritta ai soci che ne facciano richiesta. L’assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
Articolo 14 Forma di votazione dell’assemblea
Le votazioni dell’assemblea avverranno di norma per alzata di mano; su richiesta di almeno la metà dei presenti si potranno svolgere a scrutinio segreto. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni e tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. Ogni aderente all’associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.
Articolo 15 Compiti dell’assemblea
All’assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
b) eleggere i membri del consiglio direttivo che durano in carica due anni e sono rieleggibili;
c)fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
d)discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;
in sede straordinaria
e) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’associazione;
f) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
g) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell’assemblea, ottenere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno dell’assemblea.
Articolo 16 Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione dell’associazione ed ha il compito di:
-convocare l’assemblea; -predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’assemblea;
-predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
-dare esecuzione alle delibere assembleari;
-autorizzare o sciogliere, con una delibera, la costituzione di sezioni locali di “Positano SOS Animali”, le quali rappresentano l’Associazione nel comune o territorio in cui operano e sono soggette alle norme ed ai regolamenti stabiliti dagli organi dell’Associazione come da Statuto;
-predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’assemblea;
-deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
-predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea;
-deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
-dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
-procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
-in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
-deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
-deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
-deliberare l’ammontare delle quote associative da sottoporre all’assemblea;
-decidere il trasferimento della sede;
–tenere il libro soci, il libro volontari, il libro verbali e gli altri libri sociali che riterrà opportuno a seconda del volume dell’attività.
Articolo 17 Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da minimo 3 massimo 11membri nominati dall’assemblea ordinaria. L’assemblea che nominerà il consiglio direttivo ne determinerà preliminarmente il numero dei componenti.
Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica cinque anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere. In caso di dimissioni (scritte indirizzate al consiglio direttivo), decesso, decadenza o per esclusione deliberata dal consiglio direttivo (in presenza di gravi motivi o qualora uno dei consiglieri non partecipi, senza giustificato motivo, a tre consecutive riunioni o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno), subentreranno i soci che, non eletti, abbiano raccolto il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea entro trenta giorni perché proceda alla nomina del nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente.
In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un’Assemblea straordinaria.
I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.
Articolo 18 Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta elettronica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.
Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Articolo 19 Compiti del Presidente
Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’associazione stessa. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
In caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.
Articolo 20 Segretario dell’Associazione
Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell’assemblea, provvede ai rapporti tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.
Articolo 21 Il Tesoriere-Economo
Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell’associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.
Articolo 22 Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.
Articolo 23 Entrate dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
-dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dall’assemblea ordinaria;
-dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
-da versamenti volontari degli associati; -da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
-da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
-da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
-da donazioni e lasciti;
-da contributi di imprese e privati;
-da rimborsi derivanti da convenzioni;
-da altre entrate, diverse da quelle sopra elencate, compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell’organizzazione di volontariato.
Articolo 24 Destinazione degli avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
Articolo 25 Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.
Articolo 26 Diritti dei soci al patrimonio sociale
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
Articolo 27 Bilanci
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci. Entro i quindici giorni precedenti la data dell’annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione della stessa assemblea.
I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.
Articolo 28 Scioglimento e liquidazione dell’associazione.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall’assemblea, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 29 Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’associazione.
Articolo 30 Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91 ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Positano lì 09/06/2020